Sanzione Antitrust, la FNOMCeO resiste

??????????????????????????????La FNOMCeO risponde con una dura difesa al provvedimento dell’Antitrust che ha sanzionato la Federazione degli Ordini dei medici con una multa da 831mila euro “per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”. A essere contestate dall’Authority sono le norme presenti nel Codice deontologico del 2006 e le relative Linee Guida sulla pubblicità, ma anche le successive modifiche inserite nella nuova versione del Codice recentemente approvato, giudicate comunque restrittive. 
Queste, pur non contenendo più il parametro del ‘decoro professionale’, il divieto di pubblicità promozionale e nonostante la formale abolizione delle Linee Guida, secondo l’Authority non sono comunque rispettose delle norme concorrenziali. Infatti, sottolinea l’Antitrust “nel procedimento, sono stati introdotti, al secondo e terzo comma, una serie di parametri alcuni dei quali molto generici e non previsti dalla vigente normativa, come ad esempio un generale divieto di pubblicità comparativa che, oltre a non essere conforme al vigente dettato normativo, costituisce un’ingiustificata limitazione dell’attività promozionale delle professioni sanitarie”.

“Vogliamo sin da subito ribadire, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali di ognuno e di tutti, che mai abbiamo inteso emanare un Codice contra legem, ma neppure accetteremo che siano altri a scrivere il nostro Codice” ribatte il Comitato centrale della FNOMCeO, nel prendere atto della misura adottata dall’Authority “Al di là dello stretto merito giuridico, questa vicenda esalta una questione fondamentale, e cioè la libertà e l’indipendenza della deontologia professionale, che trova il suo caposaldo etico e civile nella tutela dei diritti dei cittadini, in questo caso la tutela della Salute, definiti fondamentali dalla nostra Costituzione. E ciò in un contesto di diritto comunitario che non distingue, all’interno del mercato, le tipologie e le specificità dei diversi servizi”. E, inoltre, aggiunge: “non siamo ostili alla pubblicità sanitaria e alle positive ricadute nel migliorare l’offerta di servizi e la libertà di scelta. Vogliamo però, nello spirito e nella lettera del nostro mandato istituzionale, contrastare fenomeni e abusi di un’attività informativa e comunicativa che, come scritto nel nostro Codice 2014, sia “accessibile, trasparente, rigorosa e prudente”(art. 55), “veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria” (art. 56). Ed è per questo che “non sono consentite forme di pubblicità comparativa sulle prestazioni” (art. 56) né “forme di pubblicità promozionale finalizzate a consentire la commercializzazione di prodotti sanitari” (art. 57).

Il Comitato centrale della FNOMCeO conclude dichiarando di aver deciso di resistere presso le sedi giurisdizionali previste dall’ordinamento.