Il ministero della Salute interviene a mettere chiarezza sui filler iniettabili, dopo che si è assistito, in questi ultimi tempi, ad una vera e propria invasione di prodotti dalle apparenza di veri e propri filler, ma che tali non sono.
Con la circolare dell’11 maggio 2026, vengono chiarite le modalità di distribuzione e vendita dei filler destinati all’uso iniettivo, anche attraverso farmacie, parafarmacie e canali online.
La circolare tratta in particolare della vendita di sostanze e associazioni di sostanze, riassorbibili e non riassorbibili, destinate a essere utilizzate come filler iniettabili a uso professionale.
Il documento ricorda che i filler sono dispositivi utilizzabili esclusivamente da professionisti sanitari qualificati e non destinati all’autosomministrazione, in quanto il loro impiego richiede specifiche competenze professionali.
Tra gli altri punti, infatti, la circolare ricorda che “i filler, infatti, sono dispositivi iniettabili che presuppongono un atto medico e non sono destinati all’autosomministrazione”.
I filler sono dispositivi medici
I filler rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che stabilisce che un dispositivo medico può essere immesso sul mercato e messo in servizio esclusivamente solo se è conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione e solo se è fornito e utilizzato nel rispetto della destinazione d’uso indicata dal fabbricante (articolo 5 del regolamento (UE) 2017/745), come spiega il sito del ministero della Salute.
Gli utilizzatori previsti per i filler sono esclusivamente professionisti sanitari qualificati. Pertanto, la distribuzione di tali dispositivi deve avvenire in condizioni tali da garantire il rispetto della loro destinazione d’uso.
La vendita di filler in farmacie e parafarmacie
I distributori, inclusi farmacie e parafarmacie, anche operanti mediante commercio elettronico, sono, dunque, tenuti a verificare che i dispositivi siano forniti nel rispetto delle condizioni stabilite dal fabbricante, incluse quelle relative agli utilizzatori previsti (articolo 14 del regolamento (UE) 2017/745).
Qualsiasi modalità di vendita che renda i filler direttamente accessibili a soggetti non in possesso delle necessarie qualifiche professionali si pone di fatto in contrasto con il principio di utilizzo conforme di cui al regolamento.
Le farmacie, le parafarmacie e qualsiasi altro soggetto operante nella distribuzione, compresi gli operatori di e-commerce, sono tenuti ad assicurare che la vendita di tali prodotti sia riservata a soggetti in possesso delle necessarie competenze professionali.


