Rettifica AIFA in merito alle terapie con finalità estetiche erogate dagli odontoiatri

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In data 27 marzo, l’area autorizzazioni medicinali dell’AIFA ha diffuso una rettifica alla nota AIFA/AAM/P/12916. Ne riportiamo il testo integrale:

“In conformità al parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15 luglio 2014, l’odontoiatra può effettuare “terapie con finalità estetica, solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica “correlata” e non esclusiva all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo, e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggano alle previsione dell’art 2 della legge 409/85”.

Al riguardo si rappresenta che le indicazioni terapeutiche dei prodotti a base di tossina botulinica a uso estetico (Azzalure, Bocouture, Vistabex) sono invece limitate al terzo superiore del volto”.

La rettifica arriva inseguito all’iniziativa legale intrapresa dal Collegio delle Società Scientifiche di Medicina Estetica (Agorà, Sies, Sime) e da Aicpe, Aiteb, Sicpre.